ORDINANZA N. 470
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n, 56 ('Tutela ed uso del suolo), promosso con l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Dogliani con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, comma primo e 55, comma primo, legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio di cava, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime della concessione edilizia;
che questione in tutto analoga, sebbene riferita agli artt. 1 e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ('Norme per la edificabilità dei suoli), é stata dichiarata manifestamente infondata da Corte cost. n. 357/1983, con richiamo a quanto precedentemente statuito da Corte cost. n. 7/1982 circa la previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive;
Considerato che il Pretore di Dogliani, pur invocando parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nelle richiamate decisioni, non prospetta la questione in termini diversi da quelli già valutati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del suolo), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 41, 42, 117 e 123 della Costituzione e 4 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI